giovedì 24 luglio 2014

IL REATO DI TORTURA IN ITALIA

Nel nostro ordinamento giuridico abbiamo un vuoto enorme, comune a molti dei Paesi che firmano abitualmente trattati per la tutela dei Diritti Umani. Non esiste, nel senso che non è previsto, e non è quindi punibile, il reato di tortura. Il 5 marzo 2014 abbiamo finalmente visto il Senato dibattere in tal senso ed è stato approvato un disegno di legge che prevede l’inserimento del reato, colmando un vuoto di ben 26 anni dalla ratifica dell’Italia della Convenzione Onu contro tortura e altre pene degradanti, inumane, crudeli o umilianti. 

Il problema, però, permane proprio in virtù della natura di questo disegno di legge, per cui la tortura è stata considerata come una sorta di reato comune, generico, che può essere commesso da chiunque anche al di fuori della custodia legale che, invece, è una condizione tipica della tortura. Oltre a contesti di tipo diverso, come degenerazioni familiari o criminalità organizzata, manca l’accezione storica: la tortura è sempre stata una manifestazione del potere punitivo “ufficiale”, usata per estorcere confessioni. In questa normativa è prevista solo una sorta di aggravante nel caso in cui a commettere il reato sia una persona appartenente alle forze dell’ordine. I sindacati di polizia sono scagliati più volte contro il testo, perché non solo “crea grossi squilibri, ma espone le forze dell’ordine al rischio di beccarsi l’ergastolo”. Ai posteri l’ardua sentenza.

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