lunedì 16 novembre 2009

LA C.I.L.A. INFORMA


Decreto anticrisi (d.l. n. 78/2009)

Il recentissimo art. 2 del d.l. n. 78/2009 (convertito con Legge n.102 del 3.8.2009) introduce misure volte al contenimento del costo delle commissioni bancarie, tra cui la regolamentazione dei termini di determinazione dei giorni di “valuta” e della decorrenza della “disponibilità economica” di alcune operazioni bancarie. Il primo comma dell’ art. 2, infatti, interviene sui contratti bancari introducendo un limite massimo dei giorni valuta e dei giorni di disponibilità economica dalla data del versamento.

Con il termine valuta si indica il giorno a partire dal quale maturano gli interessi sulle operazioni bancarie, mentre con il termine “disponibilità economica” si intende il giorno in cui la somma versata risulta disponibile per il beneficiario. Le due date possono coincidere o possono non coincidere: si tratta comunque di due cose diverse.

Il decreto anticrisi ha introdotto importanti novità in tema di valuta e di disponibilità economica.

Pertanto:

Dal 1° novembre 2009, decorrono i termini massimi stabiliti per la data di valuta a favore del beneficiario di assegni circolari (un giorno) e di assegni bancari (tre giorni).

Infatti, il primo comma dell’ art. 2 dispone che a decorrere sempre, dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e di quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

Per lo stesso tipo di titoli - e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 - la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai superare un termine prefissato: quattro giorni per gli assegni circolari e cinque giorni per gli assegni bancari. I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

A partire dal 1° aprile 2010, la disponibilità economica per tutti i titoli non potrà mai superare quattro giorni lavorativi.

Altre norme riguardano la commissione di massimo scoperto e la trasferibilità dei mutui ad altro istituto di credito. Si tratta di argomenti di particolare importanza sui quali richiamiamo gli interessati a prestare la massima attenzione sull’operato dalle banche.

È prevista anche, la sanzione di nullità per ogni pattuizione contraria alla normativa richiamata.

Per informazioni ci si può rivolgere alla CILA (Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani), da sempre a difesa delle piccole imprese, grazie anche al sostegno della UILS e dell’ISPA che hanno messo a nostro ordine qualificati professionisti per rispondere ai quesiti posti dalla CILA nell’interesse delle piccole imprese. Invitiamo pertanto coloro che vogliano farci domande o chiederci delucidazioni sull’argomento a contattarci: la CILA sarà ben lieta di mettere a supporto i suoi professionisti al fine di approfondire i quesiti posti e a sostenerli nei luoghi istituzionali deputati a fornire risposte ufficiali.

www.cilanazionale.org

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